LEGGE DEL PIANO CASA
Regione Veneto 08 luglio 2009 n.14
Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile.
La legge definisce la possibilita’ edificatoria come sotto precisata con varie ed eventuali altre considerazioni.
ARCHITETTURA DEL BENESSERE CON EDILIZIA BIOECOLOGICA
Ampliamento degli edifici esistenti per il 20% del volume residenziale,
in aderenza rispetto al fabbricato esistente, utilizzando l’edificio contiguo esistente, recupero del sottotetto esistente al 31/03/2009, per edifici con più unita’ immobiliari (Condomini e case a schiera)
La Destinazione d’uso degli edifici puo’ essere modificata nel caso di ampliamento mediante l’utilizzo di un corpo edilizio contiguo esistente
Ampliamento degli edifici esistenti per il 20% della superficie su tutti gli altri edifici:
commerciali, direzionali, artigianali, industriali, agricoli
Costruzione di tettoie
con altezza m. 2.50 dal pavimento per l’appoggio di pannelli fotovoltaici sino ad una superficie di 60 mq.
Ampliamento del 30% se i fabbricati sopracitati installano l’impianto fotovoltaico di almeno 3KW
Aumento di volumetria del 40% se costruiti con criteri di tecnologie edilizia sostenibile (Bioedilizia)
previa demolizione e ricostruzione di fabbricati residenziali commerciali artigianali-industiali e agricoli costruiti ante 1989
Aumento di volumetria del 50% con Piano Attuattivo
dove viene prevista la ricomposizione volumetrica con forme architettoniche diverse, modificanti area di sedime e sagoma
Ampliamenti fino al 20% per le attrezzature all’aperto a destinazione turistica
anche su aree demaniali,
Contributo di costruzione ridotto del 60% Per interventi di ampliamento e di ricostruzione: se edificio o unita’ immobiliari a 1°abitazione
Gli ampliamenti di cui sopra adibiti a soggetti diversamente abili prevedono l’esenzione del costo di costruzione
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